Il mercato del “porno” rappresenta un business miliardario, e per rendersene conto basta guardarsi intorno.
Proliferano in tutte le città i sexy-shop e le edicole espongono un po’ ovunque materiale incellofanato vietato ai minori.
La pornografia, materia complessa e delicata che trae il suo nome da “porne”, termine con cui s’indicavano le prostitute nell’antica Grecia, non è regolamentata in Italia da una legge ad hoc, contrariamente a quanto avviene in altri Paesi.
Se si escludono le norme che dal ‘98, insieme al turismo sessuale e alla prostituzione minorile cercano di evitare che minori vengano utilizzati per la produzione di materiale pornografico, e quindi si rivolgono specificamente al fenomeno della pedofilia, la materia viene considerata dagli articoli 528, 529 e 725 del codice penale e dalla legge n. 1591 del 1960 che all’articolo 1 dispone che “chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico o aperto al pubblico, disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma dell’art.528 e 725 c.p.”.
La difficile regolamentazione del settore discende da una sorta di naturale e costante revisionismo, dovuto al mutare veloce dei costumi della nostra società, di cui è oggetto il concetto di pornografia che, letteralmente, significa “trattazione o rappresentazione di temi o soggetti osceni ovvero che offendono il comune senso del pudore”.
Viene dunque spontaneo chiedersi quale sia la comune percezione di oscenità?
Quando nel 1977 venne aperto a Milano il primo dei cinema italiani a luci rosse, che furoreggiarono in seguito negli anni ottanta, e che stanno ormai inesorabilmente scomparendo soppiantati dai videoregistratori e dai lettori di dvd, il concetto di “comune senso del pudore” era sicuramente diverso da quello attuale; ciò che allora avrebbe scandalizzato uomini di mondo dalle ampie vedute probabilmente ora non turberebbe la più irreprensibile delle perpetue.
L’invisibile confine tra pornografico ed erotico continua a spostarsi nella direzione dell’hard: mentre i sexy –shop sono di fatto divenuti una qualsiasi attività commerciale e vendono con regolare licenza rilasciata dal comune rientrando nella tabella merceologica n.14, ogni serio settimanale o mensile degno di tale nome, sia che si occupi di economia, elettronica, motori oppure di sport, per aumentare le vendite non può esimersi dallo svelare in copertina le virtù più nascoste di qualche nota soubrette: sono le leggi del mercato.
Lontano da ogni moralismo, resta il fatto che i minori vanno tutelati e le leggi vanno rispettate o cambiate: mentre recentemente negli Stati Uniti la Corte Suprema ha deciso di abrogare una legge federale che proibiva la pornografia infantile virtuale, ovvero, le immagini digitali di adolescenti e bambini che simulano atti sessuali, poiché ha ritenuto che limitasse eccessivamente la libertà d’espressione artistica, in Italia l’articolo 5 del Decreto Legislativo n.170, del 24 aprile 2001, per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, ha sancito che “è comunque vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico”. Sebbene, la successiva Circolare Ministeriale n.3538, abbia precisato come il divieto discenda direttamente dalla tipologia del prodotto tipografico a prescindere dal contenuto più o meno osceno della copertina, in moltissime edicole italiane le riviste pornografiche restano esposte bene in vista non lontane dai fumetti per bambini.
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